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martedì 19 marzo 2013

Passata in sordina la nuova normativa UE sui prodotti tipici.

Nuova Disciplina Europea per le IGP, DOP e STG: al via il nuovo Regolamento (UE) n. 1151/2012.
E’ entrato in vigore il 3 gennaio 2013 il Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. del 14 dicembre 2012) scaricabile su eur-lex.europa.eu, che ha abrogato i precedenti Regolamenti 509 e 510 del 2006.
La nuova normativa riguarda i regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari ad eccezione delle produzioni vitivinicole.
La nuova legislazione prevede procedure di registrazione più veloci e semplificate, in particolare per quanto riguarda il periodo di opposizione, che viene dimezzato, passando da 6 a 3 mesi.
Il nuovo Regolamento tende a rafforzare la tutela della produzione agricola, ittica e dell’acquacultura di qualità come motore dell’economia comunitaria. Viene rinforzato sia il ruolo dei produttori, delle associazioni di categoria ed in particola modo dei Consorzi di Tutela.
Obiettivo principe del nuovo regolamento è quello di garantire agli agricoltori ed ai produttori “un giusto guadagno” per le qualità e caratteristiche del prodotto IGP e DOP, con la conseguente necessità di fornire informazioni corrette e complete affinché i consumatori possano compiere scelte di acquisto più consapevoli.
Una delle novità principali è data dall’introduzione, accanto ai regimi di qualità già esistenti (Dop Igp e Stg) di un seconda classe di regimi di qualità, per il solo mercato interno e da utilizzare su base volontaria.
Due sono le principali indicazioni facoltative di qualità la prima di immediata introduzione:
· “prodotti di montagna” disciplinata dall’art. 31 del Reg. 1151/2012
· “prodotto dell’agricoltura delle isole” disciplinato dall’art. 32 del Reg. 1151/2012
Entrambi potranno essere un strumento di identificazione ai produttori di tali aree per migliorare la commercializzazione dei propri prodotti sia in loco che nelle reti distributive con maggiore garanzia per i consumatori sulla provenienza dei predetti prodotti.
Val la pena di ricordare che la definizione delle zone di montagna è quella individuata dal Piano di sviluppo rurale con il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.05.1999, espressamente menzionato al punto 2 del su citato art. 31.
L'indicazione può essere riferita solamente ai prodotti agricoli destinati al consumo umano ed elencati nell'allegato 1 del trattato. I requisiti di base previsti per tale riconoscimento sono che le materie prime e gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna, mentre nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione deve aver luogo in zone di montagna.
La seconda, quella relativa al prodotto dell’agricoltura delle isole, invece è solo in fase di studio e entro il 4 gennaio 2014 la Commissione dovrà presentare al Parlamento ed al Consiglio Europeo una relazione sull’opportunità di creare anche quest’ultima indicazione, che si riferirà solo ed esclusivamente a prodotti con materie prime provenienti dalle isole e con trasformazione che avvenga nelle stesse zone insulari.
E’ assolutamente importante segnalare che nuovi prodotti entrano a beneficiare dei regimi di certificazione di qualità IGP,DOP e STG.
Nel caso delle DOP ed IGP questi sono i nuovi prodotti tutelabili: cioccolato e prodotti derivati; sale; cotone; cuoio; pellame; piume.
A tale proposito appare chiara la soddisfazione in Italia di Cervia per il sale e di Modica per il cioccolato che hanno già avviato i contatti con il Ministero dell’Agricoltura per l’avvio della procedura di riconoscimento.
Nel caso, invece, delle STG Specialità Tradizionali Garantite, è importante sottolineare non tanto l’introduzione del sale come prodotto tutelabile, quanto il fatto che non fanno più parte dell’elenco alcuni prodotti che sono storicamente stati un fiore all’occhiello per la gastronomia italiana e ci riferiamo in particolar modo a “gelati e sorbetti”, ma anche ”salse e condimenti preparati”, “minestre e brodi.”
Importante evidenziare che per le STG, sarà possibile la registrazione di un solo nome e sarà necessario un uso comprovato del prodotto sul mercato da almeno30 anni, e non più 25.

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